Il Decreto legislativo n. 47/2012 entrato in vigore lo scorso 13 maggio, che recepisce a livello di normativa primaria la direttiva 2009/65/CE (cd. direttiva UCITS IV), ha risposto favorevolmente alle proposte contenute nel Documento Conclusivo della Task Force costituita da Assogestioni per l’attuazione in Italia della direttiva UCITS IV.
Con questo Decreto sono state individuate previsioni che consentono non solo a OICR armonizzati, ma anche a OICR non armonizzati, di costituire strutture master-feeder e di avvalersi così di nuovi modelli di articolazione dei prodotti.
Inoltre, con riferimento alla disciplina per l’offerta in Italia di OICR esteri armonizzati è stata accolta la richiesta della Task Force Assogestioni di attribuire ad un’unica autorità di vigilanza nazionale (che il Decreto ha individuato nella CONSOB) la competenza a ricevere la documentazione funzionale all’esercizio del passaporto del prodotto, semplificando così la procedura d’ingresso in Italia degli OICR esteri armonizzati.
Per quanto concerne il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (c.d. KIID), il Decreto non solo rinvia ai regolamenti comunitari in materia ma anche alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria (ad es. linee guida del CESR/ESMA), accogliendo così la richiesta della Task Force finalizzata ad assicurare un’uniforme applicazione delle pertinenti previsioni comunitarie.
La disciplina secondaria di attuazione della UCITS IV emanata dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012 e nel relativo Supplemento Ordinario n. 99, ed è entrata in vigore lo scorso 16 maggio ad accezione di alcune previsioni per le quali è stato previsto un regime transitorio. Anche la definizione della disciplina secondaria tiene conto di molte delle istanze rappresentate dall’Assogestioni.
Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella scelta delle modalità distributive degli OICR gestiti, è stata esplicitata nella disciplina la possibilità per un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento di sottoscrivere parti di OICR in nome proprio e per conto dei propri clienti (cd. nominee).
È stata anche prevista la facoltà delle SGR e delle SICAV di operare, laddove ne ricorrano i presupposti normativamente previsti, in modalità di sola esecuzione di ordini (cd. execution only), parificando in questo modo la posizione delle SGR a quella degli altri intermediari abilitati all’esecuzione o trasmissione di ordini per conto terzi.
Infine, oltre alla razionalizzazione dell’informativa nei confronti degli investitori e ad alcune semplificazioni procedurali per l’operatività delle SGR, è stata introdotta una nuova tipologia commissionale (cd. commissione di collocamento) per i fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita. Questa può essere imputata al fondo secondo le modalità previste dalla Banca d’Italia. Si tratta di una tipologia commissionale da tempo sperimentata in altri Paesi europei e che ora sarà possibile applicare anche in Italia.